Semplificare le azioni per i piani di controllo e abbassare i costi per gli operatori, distinguere tra attivit di controllo e quella di vigilanza, aumentare le sanzioni pecuniarie per la contraffazione dei contrassegni di Stato
di Giulio Somma
ROMA. LUnione Italiana Vini sta seguendo da vicino dando un suo concreto contributo alliter di modifica della legge 164. Quale ulteriore tappa significativa, nei giorni scorsi presso la Commissione agricoltura del Senato si tenuta laudizione della Confederazione Italiana della Vite e del Vino – Unione Italiana Vini riguardante la legge del 10 febbraio 1992 che, ricordiamolo, attualmente in fase di revisione presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che si sta occupando, in accordo con le associazioni di categoria, i rappresentanti della filiera e gli enti amministrativi preposti, di adeguare lex legge-quadro del vino italiano a quanto previsto dal reg 479/2008 (nuova Ocm vino) entrato in vigore lo scorso 1 agosto 2009. Abbiamo chiesto a Paolo Castelletti, segretario generale della Confederazione Italiana della Vite e del Vino – Uiv, di illustrarci i contenuti dellaudizione, ponendo laccento su quegli argomenti ritenuti sostanziali allinterno dellampio dibattito che sta accompagnando liter di riscrittura della 164/92. Castelletti, come valuta le ultime bozze ricevute dal Mipaaf? La nostra Confederazione ha esaminato a fondo la proposta di decreto legislativo recante la modifica alla legge 164/92 ed esprime, in linea di massima, una valutazione positiva sul testo approntato dal dicastero di via XX Settembre. Quali sono i reali punti di forza scaturiti dalla revisione di questa legge? Cos com concepito, lo schema di provvedimento oltre a rappresentare un idoneo strumento volto a realizzare il traghettamento dei vini italiani a indicazione geografica e a denominazione di origine nel pi ampio sistema che disciplina i prodotti agroalimentari a Igp o a Dop, a livello europeo, tende a garantire una migliore difesa e valorizzazione della nostra produzione vitivinicola pi pregiata, realizzando una semplificazione degli adempimenti da parte degli operatori e una pi accentuata trasparenza dei vari momenti che caratterizzano gli ambiti produttivi. A oggi, lUnione Italiana Vini ritiene che siano presenti in bozza aspetti da dover definire pi dettagliatamente? Se s, quali sono? Sembra di s: nonostante laccoglimento di buona parte delle proposte suggerite da Uiv durante le numerose sessioni di lavoro, infatti, osservando lultima versione del decreto, riformulato in data 6 novembre a seguito degli incontri di filiera e con le diverse Organizzazioni professionali, appare evidente la necessit di inserire per alcuni articoli ulteriori modifiche, proprio con lo scopo di soddisfare quelle esigenze rappresentate pi volte dagli operatori del settore vitivinicolo. Pu dirci allora, nel dettaglio, di quali articoli si tratta e come andrebbero modificati? Certamente. Allart. 6 (Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione) riteniamo utile lasciare facoltativa lindicazione dellannata per i vini a Doc, cos come nella normativa vigente. Inoltre, chiediamo linserimento di un comma 8 bis, per meglio individuare le tipologie dei vini a Do che devono riportare lannata di produzione delle uve e che potrebbe essere cos formulato: 8. BIS I vini a Doc, nelle tipologie riserva, superiore, novello, vendemmia tardiva, passito o vino passito, e vino passito liquoroso, devono obbligatoriamente riportare in etichetta lannata di produzione delle uve. Per lart. 12 (Schedario viticolo) pur apprezzando la scelta di semplificazione adottata con questa proposta legislativa, attraverso leliminazione degli Albi dei vigneti, si ravvisa la necessit di implementare efficacemente e velocemente il sistema nazionale di gestione dei dati (attraverso il Sian). All art. 13 (Controlli e vigilanza), poi, risulta indispensabile l adeguamento alle norme EN 45011 sia per gli organismi pubblici che per quelli privati. In generale, si richiede una semplificazione delle azioni previste dai piani di controllo delle Doc/Docg, con relativo abbassamento dei costi per gli operatori. Allart. 15 (Analisi chimico-fisica e organolettica), comma 1, si ravvisa la necessit di prolungare il termine di scadenza entro il quale i vini a Doc, gi certificati, possano essere imbottigliati senza essere sottoposti nuovamente ad analisi chimico-fisica e organolettica, in quanto le aziende, in base allandamento e alle richieste di mercato, possono avere la necessit di imbottigliare il prodotto gi certificato oltre il termine dellanno. Si propone, allora, di prevedere una validit di due anni della certificazione per i vini a Doc. Allart. 17 (Consorzi di tutela), quindi, si ravvisa la necessit di realizzare una distinzione ben netta tra lattivit di controllo e quella di vigilanza: mentre lattivit di controllo deve essere svolta come previsto da enti terzi, lattivit di vigilanza svolta dai Consorzi dovrebbe consistere in una verifica nella fase del commercio, segnalando agli organismi istituzionali preposti le eventuali inadempienze riscontrate; gli agenti vigilatori, peraltro, non dovrebbero essere dipendenti dai Consorzi ma agire su mandato degli stessi. Da rivedere, inoltre, il sistema della rappresentativit, da ridefinire con apposito decreto. Infine, all art. 23 (Designazione e presentazione) proponiamo di aumentare la sanzione pecuniaria prevista per la contraffazione o alterazione dei contrassegni di Stato da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 50 mila (anzich euro 3 mila ed euro 15 mila come previsto nel testo del decreto) trattandosi di un comportamento doloso posto in essere per realizzare una grave frode nei confronti del consumatore.
( Fonte Focuswine )

















