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Ancora confusione sulle diciture ” senza solfiti ” e ” senza solfiti aggiunti “

Leggo in internet un quesito posto da un lettore, al quale fornisce risposta un avvocato che argomenta la sua risposta in base al dettato legislativo, forse senza conoscere ( dal tono della risposta ) che in fase fermentativa anche il mosto stesso produce solfiti, per cui molto raramente si potrà riportare la dicitura “Senza Solfiti “, piu’ corretta la dicitura ” senza solfiti aggiunti ” !

Buona lettura

Roberto Gatti

 

( I solfiti sono additivi e pertanto le diciture “senza solfiti” e “senza solfiti aggiunti” si equivalgono, anche se la prima è più corretta )

 

” Vino “senza solfiti” o “senza solfiti aggiunti”? Quali sono le differenze tra le due diciture che si trovano sulle etichette di molte bottiglie

 

Non riesco a capire se un produttore che utilizza l’indicazione “senza solfiti aggiunti” deve essere certificato, oppure se si tratta di un’auto-dichiarazione equivalente a “senza solfiti“. Non riuscendo a trovare documenti o regolamenti in rete su questo argomento, mi chiedo:

 

1) “senza solfiti” significa che il vino deve presentare un contenuto di SO2 inferiore a 10mg/l?

 

2) “senza solfiti aggiunti”: vuol dire che non è importante il contenuto in mg/l di SO2 nella bottiglia, ma cindica che il produttore non ha mai utilizzato questi additivi durante le fasi di produzione. In questo caso è necessario effettuare dei controlli?

 

Giovanni

 

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Risponde Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare

 

L’indicazione “senza solfiti aggiunti” è una dicitura facoltativa che viene affiancata all’elenco degli ingredienti, ed è espressa in termini di sottrazione. Free from, appunto. Non si qualifica come un claim nutrizionale né sulla salute, ed é perciò una dicitura esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/06 ed è priva di disciplina specifica nella normativa di settore viti-vinicolo. Si applicano perciò i criteri generali consolidati relativi all’informazione al consumatore (dir. 1979/112/CEE, poi dir. 2000/13/CE, ora reg. UE 1169/2011). L’informazione commerciale dev’essere anzitutto veritiera, perciò dimostrabile in base a criteri oggettivi, e deve risultare chiara al consumatore medio. La comunicazione non può essere ambigua né fuorviante, non deve indurre in errore. Non si possono vantare caratteristiche in verità condivise da altri prodotti della categoria di appartenenza. Ed è vietato accennare a qualsivoglia proprietà dell’alimento di prevenire, curare o guarire le malattie.

 

 

I solfiti sono additivi e pertanto le diciture “senza solfiti” e “senza solfiti aggiunti” si equivalgono, anche se la prima è più corretta

Detto ciò bisogna precisare che i solfiti sono additivi non presenti in natura nelle materie prime agricole, pertanto la dicitura “senza solfiti” appare più chiara ed è più corretta rispetto a “senza solfiti aggiunti”.

 

– “Senza” significa “assenza”: è quindi un’affermazione totalizzante. Ne deriva una tolleranza zero su eventuali residui di solfiti nel prodotto. Quindi a mio avviso, in entrambi i casi – “senza solfiti” e “senza solfiti aggiunti” – non si può tollerare alcun residuo rilevabile nel prodotto finito. Che i solfiti siano stati aggiunti in vigna o in cantina non ha importanza, perchè il consumatore ha la legittima aspettativa di acquistare un vino in entrambi i casi privo di solfiti.

 

– Come è ovvio, l’operatore dev’essere in grado di dimostrare di non utilizzare i solfiti nel corso dell’intero processo. Per questo è utile definire le pratiche enologiche applicate e condivise, e in caso le precauzioni e le misure da adottarsi per prevenire la contaminazione accidentale, con particolari cautele laddove nella cantina stessa si utilizzino solfiti in altre circostanze. Sulla base della concreta analisi dei rischi individuati, deve altresì valutarsi l’opportunità di campionamenti e analisi.

 

– La dichiarazione può consistere in una auto-certificazione che l’operatore rilascia senza bisogno di formalità, anche solo in etichetta. In questo modo l’operatore si assume comunque una precisa responsabilità, in ordine a quanto dichiarato, nelle sedi civile, amministrativa e penale. L’operatore può decidere di avvalersi, su base facoltativa, di una certificazione di parte terza, volta ad affermare quanto dichiarato. Non dovuta ma certo utile.

 

 

 

Dario Dongo avvocato esperto di diritto alimentare “

 

 

Foto: Thinkstockphotos.it

 

( fonte www.ilfattoalimentare.it )