ANCORA PASTICCI SULL’INDICAZIONE D’ORIGINE

 

Una frase “sibillina”, introdotta dalla nuova Finanziaria nel regolamento relativo all’indicazione di origine nei prodotti alimentari e non alimentari, mette in pericolo i prodotti Made in Italy .


 Ormai si perso il conto delle norme e delle sentenze che si sono intrecciate sullindicazione di origine nei prodotti alimentari e non alimentari. Lultima modifica avvenuta con la legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), che ha pasticciato nel comma n. 941 aggiungendo un periodo al comma n. 49 dellart. 4 della legge n. 350/2003. Questultimo aveva stabilito che la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed punita ai sensi dellarticolo 517 del Codice penale. La norma aggiungeva che costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dellItalia e che costituisce fallace indicazione, anche qualora non sia indicata lorigine e la provenienza estera, luso di segni, figure, o quantaltro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. La norma era molto ampia e poteva punire, per esempio, anche limportatore italiano di polpa di pomodoro cinese che raffiguri sulla scatola denominazioni, figure e luoghi dellagro napoletano. Ora la legge finanziaria 2007 ha aggiunto un periodo sibillino in base al quale punito luso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.


 


Quale questa disciplina? Non c alcun riferimento normativo tranne, forse, la recente sentenza della Corte di cassazione n. 24043/2006 che ha escluso lipotesi di reato quando un produttore italiano commercializzi con il suo marchio un prodotto fabbricato da una azienda cinese, senza avvertire il consumatore, in quanto il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto confezionato indifferente alla qualit del prodotto stesso. Ci, secondo la suprema Corte, si evince dallart. 517 del Codice penale (?) e, inoltre, la disciplina del marchio non impone lindicazione del luogo di fabbricazione. E cos il consumatore servito: crede che il marchio italiano garantisca un prodotto fabbricato in Italia e invece stato fabbricato in Cina.


 


Con la precedente sentenza n. 13712/2005 la Corte di cassazione ha fatto di peggio stabilendo che labbigliamento sportivo fabbricato in Cina per conto di una ditta italiana pu essere venduto e dichiarato come prodotto italiano. Questa sorprendente conclusione ha chiuso una lunga vertenza fra una ditta italiana e le autorit doganali. La suprema Corte ha stabilito che lecito delocalizzare la produzione ove il costo del lavoro pi basso e poi vendere il prodotto come italiano perch ci che conta il processo produttivo garantito dalla ditta italiana appaltatrice. Pertanto la sentenza afferma che relativamente ai prodotti industriali, la cui qualit dipende dalla affidabilit tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi quella imprenditoriale, cio la fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilit giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, mentre relativamente ai prodotti agro-alimentari per origine deve intendersi quella geografica o territoriale


 


( Fonte Greenplanet )


gennaio 2007