Barolo e Barbaresco diventeranno marchi collettivi d’impresa

 


Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sosterrà a livello finanziario con un adeguato contributo la richiesta di registrazione di Barolo e di Barbaresco come marchi collettivi dimpresa, limportante risultato raggiunto dal Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero nellultimo scorcio del 2008.




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  2. Tra i suoi compiti istituzionali, il Consorzio annovera, oltre alla gestione e promozione delle denominazioni di origine, anche quello di tutela e controllo. Fino ad oggi lente consortile aveva adottato misure puntuali, intervenendo con appropriate azioni ogni qualvolta si è reso necessario difendere il buon nome dei vini tutelati, senza avviare, però, strategie preventive.


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  4. Negli ultimi anni ci sono stati numerosi tentativi di plagio e usurpazione di nomi di denominazioni poste sotto la tutela del Consorzio. Il 9 maggio 2002, per esempio, la Days Medical Aids Limited aveva presentato allUfficio Centrale dei Marchi Comunitari (UAMI) una domanda per la registrazione del marchio Barolo, destinato a contraddistinguere apparecchi e attrezzature per mobilità destinati a disabili e a persone con mobilità ridotta e aveva anche iniziato a pubblicizzare sul suo sito web uno scooter chiamato Barolo. Dopo che lUAMI ha ammesso, ritenendolo fondato e rituale, il ricorso presentato dal Consorzio, la Days Medical Aids Limited, ha riconosciuto non ortodossa la sua domanda di registrazione del marchio Barolo e vi ha rinunciato.


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  6. Situazioni simili si sono verificate a fronte della richiesta di registrazione del marchio comunitario nominativo e individuale Barolo per la produzione di mobili, specchi e cornici da parte della ditta polacca BN Office Forniture e, ancora, nel caso di una ditta messicana che commercializzava un vino etichettato Albarolo, prodotto, secondo le indicazioni riportate in controetichetta, con uve Nebbiolo.


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  8. Allinizio del 2008, pertanto, il Consorzio ha deciso di avviare un percorso volto a creare un sistema di salvaguardia delle denominazioni giuridicamente ineccepibile anche a livello internazionale.


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  10. Il marchio collettivo (artt. 11 e 12 del Codice della proprietà industriale) ha essenzialmente una funzione di garanzia qualitativa. Assicura che il prodotto o il servizio contrassegnato abbia determinate caratteristiche in relazione a tre elementi fondamentali: lorigine, la natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e la qualità, espressa nel regolamento duso.


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  12. Il marchio collettivo, diversamente da quello d’impresa, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica, poiché garantisce qualità connesse a fattori storici, geografici e ambientali. Quale marchio di qualità, riveste la duplice natura di segno di identità e distinguibilità – come pure di origine da un territorio dichiarato e garantito – e di garanzia per il consumatore.


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  14. Il soggetto – individuale o collettivo – cui è concesso, assume la funzione di garante della provenienza e/o della qualità. Alla domanda di registrazione, dunque, viene allegato un regolamento che prevede modalità di utilizzo del marchio, possibilità di effettuare controlli, sanzioni in caso di uso non corretto.


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  16. Oltre a danneggiare limmagine alle denominazioni, la contraffazione provoca gravi danni economici alle imprese che ne sono vittime, nuoce ai consumatori che possono vedere messa a repentaglio la loro salute e genera ingenti perdite nelle entrate fiscali dello Stato. Lesigenza di tutelare le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari da usi impropri e fraudolenti esiste in Europa da oltre un secolo: il primo riferimento legislativo in tal senso è la
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