Con la nuova Ocm vino chiarimenti sull’etichettatura












di A cura dellUfficio tecnico-legislativo Uiv: Giuseppe Caldano, Renato Lunardi, Antonio Rossi, Alberto Sabellico
Con lapplicazione della nuova Ocm vino, a partire dal 1 agosto, da parte di alcune aziende vinicole sono stati chiesti chiarimenti in merito allindicazione, nelletichettatura, del nome o ragione sociale dellimbottigliatore e suo indirizzo, nonch sullindicazione della provenienza del prodotto. Nome imbottigliatore e suo indirizzo. Lart. 59 del reg 479/08, nellelencare le varie indicazioni obbligatorie che devono figurare nelletichettatura, fa riferimento anche al nome dellimbottigliatore. Il nome dellimbottigliatore, per, deve essere completato dal suo indirizzo che, ai sensi dellart 56, comma 1 (f), costituito dal Comune e Stato in cui limbottigliatore ha la propria sede sociale. Pertanto, se la sede sociale, che nella maggior parte dei casi coincide con la sede fiscale dellazienda, ubicata nello stesso luogo in cui situata la cantina, le due sedi vengono a coincidere, per cui lindirizzo (Comune), sar il medesimo. Nel caso invece non si verifichi tale coincidenza, necessario indicare anche la sede della cantina in cui stata effettuato limbottigliamento. In questo caso, potrebbe essere utilizzata lespressione imbottigliato da (nome o ragione sociale imbottigliatore, Comune e Stato) nella cantina sita in (Comune e stato). In sostanza il nuovo sistema di indicare il nome o ragione sociale dellimbottigliatore non si discosta di molto da quello previsto dalla precedente Ocm vino (reg. 1493/99 e reg. 753/2002): in pratica la nuova normativa anzich fare riferimento alla sede principale dellimbottigliatore, chiama in causa la sua sede sociale. Innovativo, invece, il fatto che lindicazione della sede dellimbottigliatore (Comune) non pi soggetta a parametri di grandezza dei caratteri. Se, per, tale riferimento (Comune) come pure il nome o la ragione sociale dellimbottigliatore si identificano in tutto o in parte con il nome di una indicazione geografica tipica o denominazione di origine, in questo caso il nome o la ragione sociale dellimbottigliatore e la sua sede (Comune) devono figurare in etichetta in caratteri ridotti, proprio per evitare un rischio di confusione nei confronti del consumatore (art. 56 comma 6 reg. 607/09). Con dm il cui iter in corso di completamento, sar previsto che qualora si verifichi una tale ipotesi, il nome o la ragione sociale dellimbottigliatore o il Comune devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm di altezza e a 2 mm di larghezza e, in ogni caso, con caratteri non superiori a 1/4, sia in altezza sia in larghezza, rispetto a quelli usati per indicare la categoria del prodotto. In alternativa, pu essere utilizzato il codice Icq. Indicazione provenienza. Lindicazione della provenienza del vino prevista obbligatoriamente per tutte le categorie di prodotti, vini (generici), vini a Igt, vini a Do ecc. art 59 reg. 479/08. Il regolamento di applicazione a detto decreto di base, e cio il reg. 607/09, elenca le espressioni specifiche che devono essere utilizzate e precisamente: VINO vino di (completato dal nome dello Stato); prodotto in (completato dal nome dello Stato); prodotto di , allorch le uve siano state raccolte e vinificate nello stesso Stato; vino della Comunit europea o termini equivalenti, oppure miscela di vini di diversi Paesi della Comunit europea, nel caso in cui il vino sia ottenuto dalla miscela di vini originari di diversi Stati membri; vino della Comunit europea o termini equivalenti, oppure vino ottenuto in (nome dello Stato) da uve vendemmiate in (nome dello Stato), nel caso di vini prodotti in uno Stato membro con uve raccolte in un altro Stato membro. VINO A IGP O A DOP vino di ; prodotto in ; prodotto di Oppure termini equivalenti, completati dal nome dello Stato. VINI SPUMANTI vino di ; prodotto in ; prodotto di ; Sekt di Oppure termini equivalenti completati dal nome dello Stato: prodotto in // o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro in cui avvenuta la seconda fermentazione (spumantizzazione). Si fa presente, infine, che fino al 31 dicembre 2010, al fine di agevolare il passaggio dalla normativa precedentemente in vigore a quella prevista dalla nuova Ocm vino in materia di etichettatura, potranno continuare a essere utilizzate le etichette conformi alle norme previgenti (reg. 1493/99 e 753/2002 e dm 3 luglio 2003): il prodotto cos etichettato potr essere commercializzato fino a esaurimento delle scorte. A partire dal 1 gennaio 2011, letichettatura dei prodotti vitivinicoli dovr essere conforme alla nuove disposizioni in materia (reg. 706/2009, art. 73). A.S.

( Fonte Il Corriere Vinicolo )