La normativa Ue “Ocm vitivinicolo 2009”: le 16 novità
1) esclusione della possibilità di vinificare nel territorio dellUnione mosti provenienti dai paesi terzi, nonché di miscelare mosti e vini comunitari con prodotti originari di paesi terzi;
2) lobiettivo iniziale di 400.000 ettari di estirpazione sovvenzionata è stato ridotto a 200.000 ettari, con una speculare riduzione della spesa impegnata (nella prime tre campagne
dallentrata in vigore. Il premio sarà a scalare, più alto del 20% nel 2009, del 10% nel 2010 e solo premio base nel 2011); la misura avrà una durata di tre anni in luogo dei cinque originariamente previsti; ogni stato membro avrà la facoltà di arrestare lapplicazione della misura se verrà raggiunta la soglia dell8% della superficie vitata nazionale; potranno essere escluse le zone di montagna e quelle a forte pendenza. Le altre zone sensibili da un punto di vista ambientale potranno essere escluse entro un tetto del 3%. Sono previsti limitazioni allespianto che, però, saranno adottate attraverso misure che saranno emanate a consuntivo della prima applicazione;
3) il regime attuale dei diritti di impianto è stato prorogato fino al 2015; tuttavia potrà essere prorogato fino al 2018 in ambito nazionale/regionale. Entro il 2012 la Commissione UE dovrà effettuare un rapporto al Consiglio, per evidenziare la situazione riguardante gli effetti provocati dallapplicazione della Riforma. Tale relazione conterrà anche aspetti relativi a quanto verificatosi in concreto in materia di ricorso allutilizzo del saccarosio e dei mosti;
4) in relazione alla reintroduzione dellutilizzo del saccarosio, sarà possibile aumentare il titolo alcolometrico di 3% gradi nella zona A (Nord-Europa), 2% nella zona B (Centro-Europa, Francia, Germania), 1,5% nella zona C (Paesi Mediterranei, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo ). Qualora si verificheranno particolari condizioni climatiche, sarà possibile aumentare la percentuale di arricchimento in tutte le zone di un ulteriore 0,5%. Per consentire ai produttori italiani di poter beneficiare degli aiuti ai mosti per larricchimento, è stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata allItalia. Questa dotazione è passata nel 2008-2009 da 190.milioni di euro a 251.milioni di euro comprensivi di quelli previsti per il trasferimento allo sviluppo rurale. Gli aiuti ai mosti, utilizzati per larricchimento, potranno essere concessi solo per quattro anni. A partire dal quinto anno gli Stati membri possono mantenere lo stesso regime, ma sotto una totale differente gestione ed organizzazione;
5) sono state notevolmente diminuite le risorse trasferite allo sviluppo rurale, infatti da 400.milioni di euro inizialmente previsti si è arrivati a trasferire allo sviluppo rurale solo 150.milioni di euro (pari a 50 milioni di euro nel 2009, 100 milioni di euro nel 2010 e 150 milioni di euro nel 2011). Di conseguenza, ci saranno degli aggiustamenti alle risorse assegnate agli Stati membri, e queste risorse aggiuntive saranno calcolate sulla base del doppio coefficiente: produzione e superficie. Non è più previsto un vincolo di risorse da destinare obbligatoriamente alla promozione nellambito del pacchetto nazionale. E prevista lemanazione di una ridefinizione dellarticolo 57 per rendere più chiaro che le misure di intervento non devono in alcun modo intervenire sulla concorrenza e sulla trasparenza di mercato;
6) possibilità di finanziare misure di adeguamento della filiera produttiva, di distillare i sottoprodotti della distillazione (fecce e vinacce) erogando laiuto ai distillatori (mentre non è previsto nessuno aiuto o prezzo minimo per i viticoltori) sulla base dei costi di raccolta e di trasformazione di adottare la distillazione di crisi (obbligatoria o volontaria), per un periodo di quattro anni con la possibilità di concedere aiuti di Stato per arrivare fino ad un massimo del 20% delle risorse dellenvelope (programma di sviluppo). Per il restante periodo si potrà utilizzare invece solo il 15% dellenvelope nazionale. L?alcol ottenuto con la distillazione di crisi e con la distillazione dei sottoprodotti potrà ricevere un aiuto solo se utilizzato per scopi industriali-energetici. Inoltre, per un periodo di quattro anni, sarà possibile concedere un aiuto accoppiato per i produttori di vino che destinano il vino alla distillazione dellalcol da bocca;
7) programma nazionale di sostegno: nellelenco delle misure nazionali di accompagnamento della riforma viene prevista la possibilità del pagamento disaccoppiato ai viticoltori (slegato cioè dalle scelte produttive degli imprenditori agricoli) sulla base di scelte nazionali: questa indicazione va ad aggiungersi al premio che il viticoltore ottiene nel caso di espianto. Gli Stati membri sono autorizzati ad introdurre un aiuto accoppiato, in questo caso per un periodo transitorio di quattro anni, per i produttori di vino che inviano il vino alla distillazione per la produzione di alcol da bocca. Gli aiuti per la ristrutturazione e l?ammodernamento degli impianti in tutte le fasi del circuito economico, incluso lo sviluppo di nuovi prodotti, saranno assicurati, tuttavia con la partecipazione anche del produttore;

















