I Concorsi enologici

 


 


Nell’etichettatura di un vino possono figurare anche i riconoscimenti, medaglie o distinzioni, attribuiti a quel particolare prodotto nell’ambito di competizioni che si svolgono nei vari Stati membri della Ue, appositamente autorizzate


Tra le indicazioni facoltative che possono figurare nella designazione e presentazione, meglio conosciuta come etichettatura, di un vino di qualit prodotto in una regione determinata (cio V.q.p.r.d, sigla comunitaria corrispondente ai nostri vini a Docg e Doc.) e dei vini con indicazione geografica tipica, sono comprese anche quelle relative ad un “riconoscimento” o una “medaglia” o ” distinzione”, attribuita a quel particolare vino nell’ambito di concorsi enologici svolti nei vari Stati membri dell’Unione Europea, e da questi appositamente autorizzati.


 


I Concorsi enologici sono disciplinati, in ambito comunitario, dal Regolamento del Consiglio 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (all. VII – B/1 lettera b) e dal Regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 (articolo 21), mentre in ambito nazionale tali concorsi sono regolamentati dalla Legge 164 del 10 febbraio 1992 concernente “nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini” (articolo 27) e dal decreto ministeriale 335 dell’8 marzo 1994 che concerne proprio la disciplina dei concorsi enologici e l’attribuzione delle specifiche distinzioni alle partite di vini a Docg, Doc e Igt.


 


Il decreto ministeriale 335 dell’8 marzo 1994 prevede che i concorsi enologici siano organizzati da Enti ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al rilascio delle distinzioni denominati “Organismi ufficialmente autorizzati” e, sempre nello stesso decreto ministeriale, sono fissate le modalit di partecipazione e di svolgimento di tutte le fasi dei concorsi enologici medesimi.


 


Inoltre, detti concorsi devono, comunque, fare riferimento ad uno specifico regolamento (articolo 3 del dm 335/94) predisposto dallo stesso Organismo che richiede l’autorizzazione all’organizzazione del concorso enologico.


 


Nel regolamento del concorso devono figurare alcuni elementi. Eccoli in sintesi: le finalit; i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite; la struttura della partita (cos come previsto dall’art. 3 del dm 335/94); i requisiti delle aziende produttrici partecipanti; le modalit di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni; la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento (minimo 5 componenti che in casi eccezionali, e con autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere ridotte a 3); il criterio di valutazione ed il punteggio minimo richiesto per l’attribuzione della distinzione (non consentita l’attribuzione di distinzioni e premi se il risultato inferiore agli 80/100); il tipo di distinzione da attribuire ai vini premiati; le modalit di soluzione di eventuali controversie relative all’espletamento del concorso; il divieto di rendere noto l’elenco delle aziende partecipanti al concorso.


 


Per l’anno 2007 sono stati ufficialmente autorizzati 27 concorsi enologici dei quali 6 in ambito internazionale, 8 nazionale ed i restanti in ambito regionale e locale.


 


( Fonte Ministero dell Agricoltura )