Nel vino il colore rubino è fuorilegge
Lispettorato Centrale per il Controllo delle Qualità dei Prodotti Alimentari (Organismo del Ministero delle Politiche Agricole) di Bologna ha comminato a un produttore di vino Negroamaro del Salento IGT una sanzione di quasi seimila euro per violazioni alle leggi sui vini DOC. Che ha commesso di tanto grave costui? Nella contro etichetta del vino ha riportato una descrizione organolettica nella quale dice che il vino ha colore rubino. Non si può scrivere rubino dice lIspettorato citando una serie di regolamenti e decreti (in fondo riproduco il testo della circolare esplicativa). La notizia è bizzarra e preoccupante, e ci sarebbe da ridere, ma invece è da piangere.
Rubino è un termine contenuto nel dizionario e largamente utilizzato nel linguaggio enologico per descrivere una certa tonalità del colore dei vini rossi, così come si usano i termini granato, violaceo, aranciato, ecc. Come si fa a proibire luso in una contro etichetta (una contro etichetta, non letichetta principale) del termine rubino per un esame organolettico? E assurdo. Ma poniamo che adesso ci si debba adeguare a questa circolare – redatta per non trarre in inganno il consumatore che si dovrà fare? Prima di tutto non si può denunciare solo il malcapitato produttore pugliese, se vogliamo far spettare la legge alla lettera bisogna denunciare migliaia di produttori italiani tutti colpevoli dello stesso reato. E poi dobbiamo riscrivere tutti i testi di enologia, dobbiamo ristampare tutti i manuali dei sommelier e dobbiamo riscrivere i disciplinari dei vini DOC (moltissimi di questi riportano tra le caratteristiche del vino il caratteristico colore rubino). E domani allora basandoci sullo stesso principio si dovrebbe anche impedire luso del termine rosso perché esiste il Rosso di Montalcino, il Rosso di Montepulciano, il Rosso di Montefalco? Andiamo ma non è ridicolo? Ma in queste cose non si può usare il buon senso? E infine lIspettorato dei Controlli Alimentari non ha cose ben più importanti da verificare?
La circolare
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo delle qualità dei prodotti alimentari
Oggetto: termine rubino nelle designazione e presentazione dei vini
Si fa riferimento alla nota n. 2378 del 18.02.08 di codesto ufficio con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito a vini che riportano in etichetta il termine rubino.
Al riguardo si fa presente che il termine rubino rientra tra le menzioni tradizionali riportate nellallegato III del REG CE 753/2002 e che, ai sensi delart. 19 comma 1 del D.M. del 3 luglio 2003 (emanato in applicazione dellall. VII sez B. par. 4 del Reg. CE n.1493/99 e dellart 27 del Reg. CE n. 753/2002), lutilizzo del termine stesso è riservato esclusivamente a vini DO indicati nella seconda colonna del precitato allegato (DOC Garda Colli Mantovani, DOC Rubino di Cantavenna, DOC Teroldego Rotaliano e DOC Trentino) conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinare di produzione.
Si precisa che, con riferimento a quanto segnalato da codesto Ufficio circa la presenza in commercio di vini nelle cui etichette il termine in questione compare per indicare sia il colore ovvero anche alinterno di descrizioni delle caratteristiche, lart. 24 del predetto regolamento stabilisce che le menzioni tradizionali riservate ai vini ai quali esso so riferiscono sono tutelate:
a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione
b) b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sullimballaggio
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e che in particolare lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta
( Fonte Francesco Arrigoni- webwinefood.corriere.it )


















