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Ed ora Il Picoit è DOCG


Nuovo disciplinare per la seconda garantita firulana e modifiche alla Doc “Colli orientali”


Colli Orientali del Friuli Picolit
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino Colli orientali del Friuli Picolit
e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
(GU n. 83 del 8-4-2006)


 


DESCRIZIONE


E’ un vino tra i pi nobili del Friuli.
Le sue origini sono ancora avvolte nel mistero, ed solo dal 1750, che grazie agli scritti del conte Fabio Asquini, possiamo avere una documentazione precisa del “nettare prodotto dagli sparuti acini del grappolo”.
La particolarit di questo curioso e delicato vitigno infatti la parziale fecondazione del fiore, il che determina la crescita di pochissimi e concentratissimi acini per ogni grappolo.
Vino complesso, dal colore oro antico, armonizza sensazioni dolci e acidule, sprigionando un avvolgente profumo di frutta candita, vaniglia e fiori di campo. Storicamente vino della grande nobilt europea, considerato “vino da meditazione” di gran prestigio. Meglio berlo da solo che tentare azzardati abbinamenti.



 
Altre novit sul fronte delle DENOMINAZIONI. La Gazzetta ufficiale di  sabato 8 aprile ha pubblicato i decreti con i quali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha modificato il
disciplinare della doc “Colli orientali del Friuli” e ha istituito la trentaquattresima DOCG italiana, ovvero il Colli orientali del Friuli Picolit, la seconda denominazione di origine controllata e garantita del Friuli dopo il Ramandolo


 


Stralcio


 


Articolo 6
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Colli Orientali del Friuli Picolit all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato piu’ o meno intenso;
odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Articolo 7
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Colli Orientali del Friuli Picolit puo’ essere posto in commercio dopo il 1 di settembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 8
1. In etichetta e’ vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi riserva, superiore, extra, fine, scelto, selezionato, classico, e similari.
2. L’indicazione dell’annata di produzione delle uve e’ obbligatoria.
3. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l’indicazioni di fattorie e vigneti purche’ non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Colli Orientali del Friuli Picolit deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacita’ non superiore a 5 litri.
5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.
6. Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.