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Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

 


 


L’Ispettorato sul territorioA partire dal 1° gennaio l’Ispettorato centrale per la repressione frodi cambia nome e assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”. In base alla legge Finanziaria 2007 esso viene a costituire una struttura dipartimentale del Mipaaf con le funzioni di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata. L’Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell’attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale. Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.


 


 


L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dà una risposta alla domanda sempre più pressante che viene dal mondo della produzione e dai consumatori in tema di sicurezza agroalimentare: i primi, da un lato, chiedono una sempre maggiore tutela della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari e una difesa dai fenomeni di concorrenza sleale legati a pratiche fraudolente; i consumatori, dall’altro, chiedono di poter effettuare le loro scelte di mercato in condizioni di estrema chiarezza, senza inganni e quindi in condizioni di massima garanzia.


 


La sicurezza agroalimentare costituisce quindi, il termine comune e di congiunzione dei processi di produzione e di consumo, che deve essere garantita attraverso un efficace sistema di controlli posto in atto con metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale e da ciò discende la necessaria opportunità di affidare questi controlli ad una struttura sovraregionale.


L’Ispettorato ha una struttura composta da 27 uffici ispettivi, 5 laboratori di analisi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un laboratorio centrale per le revisioni e 9 uffici centrali per il coordinamento dell’attività e la gestione della struttura formata da 1.035 unità di personale.


Nel corso di ogni anno svolge oltre 25.000 visite ispettive e preleva circa 10.000 campioni di prodotti che vengono sottoposti ad analisi nei propri laboratori.


Oltre alle ispezioni riguardanti tutti i settori produttivi, vengono svolti programmi di controllo mirati su determinati settori più a rischio e programmi straordinari per contrastare fenomeni fraudolenti che si manifestano improvvisamente e con grande intensità.


Piani di controllo mirati riguardano, nel 2005, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti a denominazione di origine, l’etichettatura dell’olio di oliva, della carne bovina e delle uova. Gli ultimi programmi straordinari di controllo svolti nel 2005 hanno riguardato il controllo della commercializzazione al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, l’introduzione e la commercializzazione di olio di oliva di provenienza comunitaria ed extracomunitaria e il latte adulterato.


 


( Fonte Ministero Agricoltura )


 


Un quesito interessante


Domanda


Buongiorno, avevo bisogno della seguente informazione: dobbiamo commercializzare del vino (non è un vino DOC) in bottiglia, acquistando il vino sfuso da una cantina e in seguito portarlo in un’altra cantina (nella stessa zona) per la successiva lavorazione e l’imbottigliamento. Le bottiglie, etichettate, chiuse in cartoni e palletizzate, verrebbero poi stoccate presso ns. deposito adibito allo scopo. Che procedura dobbiamo seguire per la corretta etichettatura delle bottiglie? (mi riferisco al Disciplinare di zona?). Inoltre, soprattutto, occorrono particolari permessi per lo stoccaggio dei cartoni di vino presso un deposito e la successiva distribuzione? In attesa di una sua cortese risposta, porgo frattanto vive cordialità. Grazie.


Risposta


Nel caso segnalato, le bottiglie dovranno essere etichettate dall’imbottigliatore e, pertanto, recare: a) il suo nome o la sua ragione sociale; b) il comune; c) la indicazione Italia ( nel caso dell’imbottigliamento per conto deve essere riportata la frase”imbottigliato da.(nome e/o codice)….per…”. Le etichette dovranno recare, inoltre, la denominazione di vendita (vino da tavola o IGT), il nome dello Stato membro, la gradazione alcolometrica effettiva, il volume nominale, il numero del lotto. Inoltre possono essere riportate indicazioni facoltative quali un marchio, nome e indirizzo di un partecipante al circuito commerciale, tipo di prodotto, colore. Nel caso di un vino IGT esiste un disciplinare e pertanto, a tale disposto ci deve riferire anche per quanto concerne talune indicazioni aggiuntive che possono essere riportate nella designazione e presentazione del prodotto; in generale l’imbottigliamento dei vini ad IGT è consentito fuori zona di produzione. Il deposito per la commercializzazione all’ingrosso dei vini imbottigliati, qualora non annesso o appartenente ad una cantina che effettua una manipolazione del prodotto, deve possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari (ai sensi dell’art. 2 della Legge 26 aprile 1962, n. 283, competenza della azienda USL). Più particolari informazioni sull’etichettatura dei vini possono essere reperite all’interno del sito web di questo Ministero (www.politicheagricole.it)


, alla sezione “prodotti agroalimentari – vitivinicolo – vino – elenco della normativa”. Di seguito si riportano le principali disposizioni, comunitarie e nazionali, che regolano l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli: – Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17.05.1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo; – Regolamento CE n. 753/2002 della Commissione del 29.04.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di alcuni prodotti vitivinicoli; – Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, concernente disposizioni nazionali applicative del Regolamento C 753/2002; – Decreto Ministeriale 29.07.2004, recante disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti; – Legge 10.02.1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini; – Legge 20.02.2006, n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato del vino; -Decreto legislativo 27.01.1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.»


Il Direttore dell’Ufficio (dr. Paolo Tolomei)

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Giudice degustatore ai Concorsi Enologici Mondiali più prestigiosi tra i quali:

» Il Concours Mondial de Bruxelles che ad oggi ha raggiunto un numero di campioni esaminati di circa n. 9.080, dove partecipo da 13 edizioni ( da 9 in qualità di Presidente );

>>Commissario al Berliner Wine Trophy di Berlino

>>Presidente di Giuria al Concorso Excellence Awards di Bucarest

>>Giudice accreditato al Shanghai International Wine Challenge

ed ai maggiori concorsi italiani.