Home News Modifica al disciplinare dei vini ” Valpolicella “

Modifica al disciplinare dei vini ” Valpolicella “







Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2007, n. 221.

 


MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 5, 6 e 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALPOLICELLA».


Art. 1.


(Omissis).


Comma 2:


Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono utilizzare l’indicazione «ripasso» qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al successivo art. 5.


Art. 5.


(Omissis).


Comma 11:


I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella».


I vini così ottenuti possono utilizzare l’indicazione aggiuntiva «ripasso».


Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alla produzione delle tipologie riportanti la menzione «ripasso», non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate nella rifermentazione.


I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore, che riportano l’indicazione «ripasso» devono essere immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell’anno successivo all’anno della vendemmia.


(Omissis).


Comma 13:


I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore», prima dell’immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.


(Omissis).


Art. 6.


(Omissis).


Comma 2:


I vini a D.O.C. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore che riportano l’indicazione «ripasso», all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:


– colore: rosso rubino carico tendente al granato con l’invecchiamento;


– odore: caratteristico con profumo gradevole;


– sapore: pieno, vellutato, di corpo;


– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol.;


– acidità totale minima: 5,0 g/l;


– estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.


(Omissis).


Art. 8.


(Omissis).


Comma 3:


È ammesso inoltre l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al disposto dell’art. 1, comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992.


L’indicazione «ripasso» può essere utilizzata in etichetta con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata «Valpolicella».


(Omissis).


Comma 6:


Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l’uso del tappo a vite.


È consentito altresì l’uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.


Comma 7:


Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni superiore e ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Website | + posts

Giudice degustatore ai Concorsi Enologici Mondiali più prestigiosi tra i quali:

» Il Concours Mondial de Bruxelles che ad oggi ha raggiunto un numero di campioni esaminati di circa n. 9.080, dove partecipo da 13 edizioni ( da 9 in qualità di Presidente );

>>Commissario al Berliner Wine Trophy di Berlino

>>Presidente di Giuria al Concorso Excellence Awards di Bucarest

>>Giudice accreditato al Shanghai International Wine Challenge

ed ai maggiori concorsi italiani.